Reclami
Hai una segnalazione? Possiamo aiutarti
La Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi s.c. pone al centro della propria attività la relazione con il Cliente, prestando attenzione alle Sue esigenze ed operando con la massima cura per individuare e rimuovere le cause che hanno provocato un reclamo, al fine di migliorare costantemente la qualità di prodotti e servizi servizi.
Per eventuali contestazioni in merito ad un comportamento o un’omissione riferibile a prodotti e servizi bancari e finanziari, alla prestazione di servizi di pagamento, a servizi di investimento o all’attività di distribuzione assicurativa può essere presentato un reclamo, anche mediante il modulo scaricabile dal link sotto riportato, a mezzo:
Modulo per presentazione Reclamo BCC Brianza e Laghi
Dopo aver ricevuto un reclamo, l‘Ufficio Reclami della BCC invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione dello stesso, verificando se del caso la corretta legittimazione del reclamante. Successivamente provvede ad inviare al Cliente la lettera di chiusura del reclamo con lo stesso mezzo con il quale è pervenuto (posta ordinaria, raccomandata A/R , email o PEC) entro i termini previsti dalla normativa di riferimento di seguito riportati:
Ricordiamo che per formulare una richiesta di rimborso relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate e/o non correttamente eseguite, prima di presentare un reclamo è necessario procedere alla compilazione dell’apposito modulo disconoscimento presente nella seguente sezione
Vai al Modulo per il disconoscimento
Per i reclami relativi alla struttura e alle caratteriste dei prodotti assicurativi, alla relativa documentazione d’offerta, e alla gestione del rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione è necessario rivolgersi direttamente alla Compagnia di Assicurazione di riferimento.
Resta ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a uno dei seguenti enti preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Consultabile per i prodotti e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.
Dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al
sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.
Ciò implica, ad esempio, che un ricorso presentato il 1° settembre 2026 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti successivi al 1° settembre 2020, purché siano decorsi senza esito i termini previsti dalla normativa di riferimento dalla data di trasmissione del reclamo, oppure vi sia stata risposta da parte della Banca.
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
consultabile per i servizi e le attività di investimento e per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa in relazione ai prodotti di investimento assicurativo nonché per eventuali doglianze e segnalazioni relative al contenuto
dei Key Information Document (KID) dei prodotti finanziari e assicurativi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.acf.consob.it . Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti
Guida Arbitro per le Controversie finanziarie
Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento
del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul
sito www.conciliatorebancario.it
Altro organismo di mediazione
iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
Il ricorso a uno degli organismi sopra elencati è condizione necessaria per
poter ricorrere all’autorità giudiziaria.
Per l’attività di distribuzione assicurativa resta altresì ferma la facoltà per il
cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla
Banca/Società8 ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i
termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
consultabile per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente dalla
Banca/Società9 in relazione ai prodotti assicurativi danni e ai prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, nonché per
questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e alla
documentazione informativa dei prodotti assicurativi (fatta eccezione per il KID).
Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e
la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
Guida sulla presentazione dei reclami
Rendiconto sull'attività di gestione dei Reclami
In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, la Banca/Società10 pubblica
annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. I rendiconti si
possono consultare ai link sotto riportati.
Rendiconto attività Gestione Reclami nel 2023