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La guerra in Ucraina ha giustamente mobilitato la maggior parte delle organizzazioni e dei volontari che operano nel Terzo settore moltiplicando le iniziative solidali.
Ci sono, tuttavia, alcune indicazioni e informazioni che possono tornare utili sia a chi organizza raccolte fondi sia chi decide di aderire con una donazione.
Il codice del Terzo settore (art.83) ha introdotto importanti novità in materia di deducibilità e detraibilità applicando il nuovo regime dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Le erogazioni liberali effettuate a beneficio degli Enti del terzo settore sono infatti detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente che le percepisce.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda sottraendo a quest’ultima una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata. La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.
Per le persone fisiche, è prevista la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta. La detrazione ammonta al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro.
Nel caso della deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo.
Il rischio truffe è sempre dietro l’angolo. Per questo, i soggetti che si propongono come promotori di iniziative solidali, qualunque sia la modalità scelta, la dimensione o la modalità di gestione dell’organizzazione, devono sempre porsi in maniera trasparente e riconoscibile, fornendo informazioni puntuali sulla finalità della raccolta, tracciabilità delle donazioni ricevute e riscontro sull’impiego dei fondi ricevuti.
È inoltre fortemente consigliato di avere una presenza online, o dei canali di contatto attivi, per poter raccontare verso l’esterno le iniziative e lo stato di avanzamento dei progetti solidali ed essere reperibili per rispondere alle legittime richieste dei donatori.
Come dice il nome stesso, le raccolte occasionali sono iniziative non continuative che possono avvenire solo un tot di volte l’anno.
Anche laddove i beni e i servizi siano venduti a un prezzo determinato, non vengono considerati attività commerciale a patto che Enti non profit redigano, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa. Gli Enti sono inoltre obbligati a inserire tale rendiconto all’interno del bilancio di esercizio, depositandolo al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.